
Marchio a inchiostro KYR per i punti di acquisto con licenza è una soluzione affidabile, composta dadue elementi di numerazione identici. Un elemento viene utilizzato per contrassegnare la carcassa, più comunemente incisa all’estremità posteriore, mentre l’altro è progettato per una griglia con corna, o organi interni commestibili di un grande animale (cuore, fegato, reni, polmoni).
I marchi KYR, prodotto in Polonia, sono ampiamente utilizzati dai cacciatori per contrassegnare le carcasse di cinghiali e cervi. Questi prodotti sono completamente compatibili conlinee guida del Capo Veterinario, riguardante la marcatura delle carcasse di cinghiali raccolti nel campo della caccia in zone di pericolo e abbattimenti sanitari.
Marchi KYR per carcasse sono disponibili in arancione e le stampe contengono marcature permanenti dell’ispezione veterinaria, il codice della provincia e della contea, così come numerazione individuale, sequenziale. Per carcasse ottenute durante la caccia standardoffriamo anche la stampa di codici a barreconformemente al regolamento sulle condizioni di caccia e marcatura delle carcasse. I tag KYR sono una soluzione efficace e conforme per i punti di acquisto autorizzati.

Il medico veterinario regionale rilascia un numero di decisione sulle vendite dirette basato su:
— l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 5, paragrafo 3 e l’articolo 15, paragrafo 1, della legge 29 gennaio 2004 dell’ispezione veterinaria (Journal of Laws 2018.1557);
– Articolo 20(1)(a) e articolo 21 della legge del 16 dicembre 2005 sui prodotti di origine animale (Journal of Laws of 2019, punto 824);
— articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme igieniche specifiche per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, modificata),
— articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato),
– Regolamento del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 30 settembre 2015 sui requisiti veterinari per la produzione di prodotti di origine animale destinati alla vendita diretta (Geno delle Leggi del 2015, punto 1703)
– Regolamento del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 15 dicembre 2016 sul metodo di determinazione del numero di identificazione veterinaria (Journal of Laws 2016, punto 2161)
— articolo 104, articolo 107 della legge del 14 giugno 1960. Codice di procedura amministrativa (Journal of Laws of 2020, punto 256 così modificato)
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NIP: PL 6972314982
Giacomo Lamberti
