
Sigillo veterinario SIBO-IWcon una camera di tenuta metallica di lunghezza regolamentata è uno strumento essenziale nel settore veterinario, in particolare nel contesto delle disposizioni previste dal regolamento del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 15 settembre 2010. In conformità a queste disposizioni, qualsiasi contenitore o contenitore contenente prodotti di origine animale esportati dalla Polonia a paesi terzi deve sopportare il sigillo che il veterinario responsabile ha imposto.
Sigillo veterinario SIBO-IWsoddisfare tutti i requisiti necessari. Non sono solo uno strumento di sicurezza efficace, ma garantiscono anche la sicurezza e il rispetto delle regole sul trasporto di prodotti di origine animale. in diverse versioni di colore sono caratterizzate da una stampa permanente contenentesegni di ispezione veterinaria, voivodship e codice di contea, nonché numerazione sequenziale individuale.

Sigillo veterinario SIBO-IW — FEES:
– Intervallo di temperatura da -20 °C a + 80 °C
Sigillo veterinario SIBO-IW — ADDED:
– Facile installazione (non richiede l’uso di una pinza)
Sigillo veterinario SIBO-IW — APPLICAZIONE:
Il settore veterinario è perfetto. Secondo il Regolamento del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 15 settembre 2010, ogni contenitore o contenitore con prodotti di origine animale esportati dalla Polonia a paesi terzi deve avere un sigillo imposto dal veterinario responsabile. Regolamento MRIRW del 15 settembre 2010 sulle informazioni da inserire sul sigillo… (Journal of Laws n. 179, punto 1211 del 2012)
Il medico veterinario regionale rilascia un numero di decisione sulle vendite dirette basato su:
— l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 5, paragrafo 3 e l’articolo 15, paragrafo 1, della legge 29 gennaio 2004 dell’ispezione veterinaria (Journal of Laws 2018.1557);
– Articolo 20(1)(a) e articolo 21 della legge del 16 dicembre 2005 sui prodotti di origine animale (Journal of Laws of 2019, punto 824);
— articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme igieniche specifiche per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, modificata),
— articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato),
– Regolamento del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 30 settembre 2015 sui requisiti veterinari per la produzione di prodotti di origine animale destinati alla vendita diretta (Geno delle Leggi del 2015, punto 1703)
– Regolamento del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 15 dicembre 2016 sul metodo di determinazione del numero di identificazione veterinaria (Journal of Laws 2016, punto 2161)
— articolo 104, articolo 107 della legge del 14 giugno 1960. Codice di procedura amministrativa (Journal of Laws of 2020, punto 256 così modificato)
Karton
Paleta
NIP: PL 6972314982
Giacomo Lamberti
